Accordo
Art. XIX
In vigore dal 17 nov 1995
ARTICOLO XIX
1 - Ciascuna delle Parti contraenti farà conoscere per via diplomatica, all'altra Parte contraente, l'Autorità competente incaricata dell'applicazione del presente Accordo.
2 - Le Autorità competenti citate al paragrafo 1 del presente articolo, designeranno i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista alternativamente sul territorio di ognuno dei due Paesi in vista di:
a) fissare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni previste all'Articolo 5;
b) stabilire di comune accordo il modello delle autorizzazioni ed esaminare le modalità del loro rilascio;
c) esaminare i problemi fiscali citati all'Articolo 15, paragrafo 2;
d) risolvere le difficoltà che potrebbero eventualmente sorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo.
3 - La Commissione Mista potrà, inoltre, proporre alle Autorità competenti le misure atte a facilitare o favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi.
4 - Le proposte della Commissione Mista sono sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti delle due Parti contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;476#art-a-xix