Accordo
Art. XIV
In vigore dal 17 nov 1995
ARTICOLO XIV
1 - I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo che effettua uno dei trasporti previsti dal presente accordo, sono annessi in franchigia dei diritti doganali e delle tasse di importazione, senza limiti nè restrizioni, a condizione di osservare le formalità doganali previste dalle legislazioni delle Parti contraenti.
2 - I pezzi sostituiti e non riesportati sono sottoposti al pagamento dei diritti doganali e delle tasse di importazione, salvo che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese di importazione, detti pezzi non siano stati ceduti gratuitamente a questo Paese o distrutti a carico degli interessati, sotto controllo doganale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;476#art-a-xiv