Accordo

Art. XII

In vigore dal 17 nov 1995
ARTICOLO XII 1 - Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare a titolo temporaneo in franchigia dei diritti doganali e delle tasse di entrata una quantità ragionevole di oggetti di uso personale in funzione della durata del loro soggiorno nel Paese d'importazione. 2 - I generi alimentari destinati ad uso personale sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata. Questi vantaggi sono accordati alle condizioni stabilite dalle convenzioni doganali riguardanti l'importazione temporanea di veicoli commerciali e dalla legislazione doganale vigente nel Paese d'importazione.
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;476#art-a-xii

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