Accordo
Art. IX
In vigore dal 17 nov 1995
ARTICOLO IX
I conducenti e gli altri membri dell'equipaggio, nonché i veicoli e le merci trasportate, sono soggetti alle leggi e ai regolamenti della Parte contraente sul cui territorio essi si trovano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;476#art-a-ix