Accordo
Art. XXII
In vigore dal 17 nov 1995
ARTICOLO XXII
Tutte le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo che non saranno risolte dalla Commissione Mista, saranno risolte per via diplomatica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;476#art-a-xxii