Accordo
Art. III
In vigore dal 17 nov 1995
ARTICOLO III
1 - L'autorizzazione al trasporto internazionale di merci consente l'ingresso o il transito attraverso il territorio dall'altra parte contraente di un solo veicolo, sia carico che vuoto.
A tale riguardo, con il termine veicolo si intende una motrice, un rimorchio, un trattore, un semi-rimorchio isolato o un complesso articolato (camion più rimorchio o trattore più semi-rimorchio) immatricolato nello stesso Paese.
2 - L'autorizzazione al trasporto concede al trasportatore il diritto di caricare, al ritorno, merci sul territorio dell'altra parte contraente e destinate al territorio del Paese di immatricolazione del veicolo.
3 - I trasportatori domiciliati nei territori di una parte contraente non sono autorizzati a caricare nel territorio dell'altra parte contraente merci destinate ad un Paese terzo, nè a scaricarvi merci provenienti da un Paese terzo a meno di autorizzazione speciale rilasciata dall'altra parte contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;476#art-a-iii