Accordo

Art. I

In vigore dal 17 nov 1995
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA IN MATERIA DI TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA ------------ Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina desiderando incoraggiare le relazioni amichevoli fra i due Paesi Allo scopo di organizzare e facilitare il trasporto di merci tra i due Paesi nonché il transito sui rispettivi territori, sulla base del reciproco vantaggio e del mutuo interesse, hanno concordato quanto segue: ARTICOLO I 1 - Le Parti contraenti hanno il diritto di effettuare trasporti di merci, compreso il traffico in transito sul territorio dei due Paesi, a mezzo di veicoli immatricolati nel loro territorio nazionale secondo le modalità stabilite nel presente Accordo. 2 - I trasporti citati al paragrafo I possono essere effettuati da trasportatori i quali, sulla base della legislazione nazionale, siano autorizzati a svolgere sul proprio territorio i trasporti su strada definiti nel presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;476#art-a-i

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