Accordo›Parte V
Art. 22
Rappresentanti ed Esperti
In vigore dal 26 lug 1995
Rappresentanti ed Esperti
1. Si riterrà che l'espressione "Rappresentanti degli Stati Membri" all' dell'Annesso I alla Convenzione include tutti i rappresentanti e supplenti che assistono a riunioni del Consiglio dell'Agenzia e dei suoi organi sussidiari. Si precisa inoltre che il Presidente ed i Vice Presidenti degli organi sussidiari ed i membri della Commissione di verifica dei conti continuano a rientrare nelle disposizioni dell'articolo XIV dell'Annesso I alla Convenzione quando cessano di agire in veste di rappresentanti nazionali.
2. L'Italia si impegna a fare ogni sforzo per agevolare la libera entrata ed uscita in e dall'Italia di esperti in base al disposto dell'articolo XVII dell'Annesso I alla Convenzione e di ricercatori in base al disposto del paragrafo 3 d) dell'articolo XII della Convenzione ed a fornir loro assistenza, su richiesta, durante la loro permanenza in Italia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;305#art-a-22