AccordoParte V

Art. 25

Esenzione dall'imposta sul reddito

In vigore dal 26 lug 1995
Esenzione dall'imposta sul reddito I membri del personale dell'Agenzia che esercitano le loro funzioni in Italia beneficieranno dell'esonero da ogni imposta sul reddito conformemente all'Articolo XVIII dell'Annesso I alla Convenzione e dell'esonero dalle imposte previste dalla Legge italiana N. 946 del 31 Ottobre 1966.
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