Accordo›Parte V
Art. 25
Esenzione dall'imposta sul reddito
In vigore dal 26 lug 1995
Esenzione dall'imposta sul reddito
I membri del personale dell'Agenzia che esercitano le loro funzioni in Italia beneficieranno dell'esonero da ogni imposta sul reddito conformemente all'Articolo XVIII dell'Annesso I alla Convenzione e dell'esonero dalle imposte previste dalla Legge italiana N. 946 del 31 Ottobre 1966.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;305#art-a-25