Accordo›Parte VII
Art. 29
Emendamenti
In vigore dal 26 lug 1995
Emendamenti
Il presente Accordo può essere riveduto su richiesta dell'una o dell'altra parte. Gli emendamenti entreranno in vigore a decorrere dalla data in cui una Parte notifica l'altra per iscritto che una proposta scritta di emendamento di quest'ultima Parte è stata approvata in conformità con le sue procedure.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;305#art-a-29