Art. 29 · Emendamenti
AccordoParte VII

Art. 29

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Emendamenti

In vigore dal 26 lug 1995
Emendamenti Il presente Accordo può essere riveduto su richiesta dell'una o dell'altra parte. Gli emendamenti entreranno in vigore a decorrere dalla data in cui una Parte notifica l'altra per iscritto che una proposta scritta di emendamento di quest'ultima Parte è stata approvata in conformità con le sue procedure.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;305#art-a-29