Accordo›Parte V
Art. 26
Sicurezza sociale
In vigore dal 26 lug 1995
Sicurezza sociale
L'Agenzia, il suo Direttore Generale, i membri del suo personale ed i loro familiari ai quali si applichi il sistema di sicurezza sociale dell'Agenzia, in conformità con l'Articolo XX dell'Annesso I alla Convenzione sono esenti da qualsiasi contributo obbligatorio agli Enti previdenziali italiani limitatamente ai redditi derivanti dalla loro partecipazione all'Agenzia, applicandosi le norme in vigore agli altri eventuali redditi delle persone di cui sopra di cittadinanza italiana.
Le persone di cui al paragrafo precedente non beneficieranno pertanto delle prestazioni previste dalla legislazione italiana in materia, a meno che non sia stato concluso un accordo complementare a tal fine.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;305#art-a-26