Accordo›Parte V
Art. 21
Cessione di merci
In vigore dal 26 lug 1995
Cessione di merci
Le merci importate in esenzione da imposte e dazi alle condizioni dell' del presente Accordo non potranno essere vendute o cedute a terzi senza avere ottenuto preventivamente il benestare delle autorità italiane e senza che siano state pagate le imposte, i dazi ed i contributi ad essi afferenti. Nei casi in cui tali imposte, dazi e contributi fossero stabiliti in rapporto al valore delle merci, essi saranno calcolati sulla base del valore al momento della cessione e sarà applicata la tariffa in vigore a quella data.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;305#art-a-21