Accordo›Parte V
Art. 19
Importazione ed Esportazioni di merci
In vigore dal 26 lug 1995
Importazione ed Esportazioni di merci
a) L'Agenzia sarà esentata da diritti doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Agenzia per attività istituzionali fatte salve le esigenze di natura sanitaria e fitosanitaria.
Tuttavia l'Agenzia non chiederà l'esenzione da diritti doganali e da ogni altra imposizione su merci importate per un valore inferiore a lire italiane centomila o ad altro maggior valore che le competenti autorità italiana potranno fissare in linea generale.
b) Le merci importate esportate o trasferite in conformità con l'Articolo VI ed il paragrafo 2 dell'Articolo IX dell'Annesso I alla Convenzione, se sono trasportate come bagaglio a mano, possono essere dichiarate all'importazione ed all'esportazione conformemente ad accordi speciali da concludere tra l'Agenzia e le Autorità italiane i quali prevederanno in particolare l'uso di etichette e di formulari solitamente utilizzati per i bagagli diplomatici.
Storico versioni
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