AccordoParte V

Art. 17

Esenzione dalle imposte

In vigore dal 26 lug 1995
Esenzione dalle imposte 1. L'Agenzia, le sue proprietà ed i suoi beni saranno esentati, nell'ambito delle sue attività istituzionali, da ogni imposizione diretta e da diritti riscossi dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie e dai comuni. 2. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per quanto riguarda gli acquisti, i servizi e le transazioni, l'Agenzia godrà, agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle stesse esenzioni ed agevolazioni concesse alle amministrazioni statali italiane, ivi comprendendo l'imposta di bollo sugli atti, contratti e formalità occorrenti per la concessione in uso del terreno sul quale l'Esrin è stato edificato e quelli occorrenti per il conseguimento delle sue finalità. 3. Per quanto concerne l'esenzione dall'"imposta sul valore aggiunto (IVA)", l'Agenzia godrà della non assoggettabilità al tributo su acquisti rilevanti di beni e servizi nonché su importazioni di beni connessi al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali ed all'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente accordo, per acquisto rilevante, si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore a lire italiane centomila o per il maggior valore che potrà essere stabilito in linea generale dalle competenti autorità italiane. 4. L'Agenzia sarà anche esentata dal pagamento delle imposte di consumo sull'energia elettrica e relative addizionali e sul gas metano consumati nell'ESRIN, con esclusione degli impianti ad uso privato. In luogo dell'esenzione potranno essere accordati rimborsi. 5. Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente articolo non si applicheranno a tasse in contropartita di servizi resi all'Agenzia. 6. Agli effetti tributari, le attività istituzionali svolte dall'ESRIN si considerano attratte nella sfera giuridico- patrimoniale dell'ESA.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-07-05;305#art-a-17

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo