Accordo›Parte V
Art. 18
Veicoli dell'Agenzia
In vigore dal 26 lug 1995
Veicoli dell'Agenzia
L'Agenzia sarà esente da dazi e da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione, relativamente all'importazione degli autoveicoli destinati all'"uso ufficiale" dell'Agenzia e dei pezzi di ricambio dei medesimi. Per i detti autoveicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'Agenzia beneficierà altresì dell'esenzione delle tasse automobilistiche. I carburanti ed i lubrificanti occorrenti per i veicoli in oggetto saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e dell'abbuono delle imposte di fabbricazione in limiti di contingenti da fissare di comune accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze e l'Agenzia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;305#art-a-18