Accordo›Parte V
Art. 15
Generalità
In vigore dal 26 lug 1995
Generalità
Ai fini dello svolgimento delle sue attività ufficiali nell'ambito del territorio Italiano, l'Agenzia godrà dei privilegi e delle immunità definite all'Annesso I della Convenzione o in ogni Accordo complementare pertinente in vigore tra l'Italia e l'Agenzia in conformità con le disposizioni per la sua attuazione stabilite in questa Parte dell'Accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;305#art-a-15