AccordoParte V

Art. 16

Rinuncia all'immunità

In vigore dal 26 lug 1995
Rinuncia all'immunità L'Agenzia applicherà il paragrafo 1 a) dell'Articolo IV dell'Allegato I alla Convenzione in modo tale da poter rinunciare alla sua immunità dalla giurisdizione ed esecuzione in ogni controversia del tipo specificato all'Articolo XXVI di tale Allegato se la somma implicata non supera 10.400 (diecimilaquattrocento) unità di conto e se la controversia non può essere risolta mediante negoziazione diretta, a meno che, secondo il Consiglio dell'Agenzia, il caso non riguardi un principio di importanza tale da non poter accettare che l'Agenzia rinunci alla sua immunità.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;305#art-a-16

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