AccordoParte IV

Art. 13

Assicurazione di responsabilità

In vigore dal 26 lug 1995
Assicurazione di responsabilità 1. L'Agenzia dovrà avere un'assicurazione sufficiente a coprire le sue responsabilità in conformità con il presente Accordo. 2. Il contratto di assicurazione stabilirà che ogni persona che non è membro del personale dell'Agenzia e che ha subito un pregiudizio o un danno per il quale l'Agenzia è responsabile, avrà diritto di reclamare danni direttamente dall'assicuratore.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;305#art-a-13

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