Accordo›Parte IV
Art. 13
Assicurazione di responsabilità
In vigore dal 26 lug 1995
Assicurazione di responsabilità
1. L'Agenzia dovrà avere un'assicurazione sufficiente a coprire le sue responsabilità in conformità con il presente Accordo.
2. Il contratto di assicurazione stabilirà che ogni persona che non è membro del personale dell'Agenzia e che ha subito un pregiudizio o un danno per il quale l'Agenzia è responsabile, avrà diritto di reclamare danni direttamente dall'assicuratore.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;305#art-a-13