Accordo›Parte III
Art. 10
Comunicazioni
In vigore dal 26 lug 1995
Comunicazioni
1. L'Agenzia avrà il diritto di installare e mettere in funzione sistemi di telecomunicazioni sul terreno. L'Italia adotterà adeguate misure amministrative par agevolare l'installazione da parte dell'Agenzia, ed il funzionamento di tali sistemi di telecomunicazione in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali, ed in particolare provvederà affinché siano rilasciate in tempo debito le necessarie autorizzazioni per l'installazione ed il funzionamento di antenne fisse e mobili ed altro equipaggiamento relativo alle comunicazioni via satellite.
2. Tutte le comunicazioni ufficiali indirizzate all'Agenzia, o a qualsiasi membro del personale dell'Agenzia, e tutte la comunicazioni ufficiali esterne dell'Agenzia, in qualsiasi maniera e sotto qualsiasi forma siano esse trasmesse, non subiranno limitazioni di alcun genere nè interferenze con la loro riservatezza. Tale protezione sarà estesa senza che ciò sia limitato alla presente enumerazione, a pubblicazioni, nastri magnetici, dischi ottici, floppy disc, filmati e diapositive, pellicole cinematografiche e sonore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;305#art-a-10