Accordo›Parte I
Art. 6
Nuove costruzioni
In vigore dal 26 lug 1995
Nuove costruzioni
L'Italia, al fine di evitare qualsiasi disturbo al funzionamento delle attività dell'ESRIN e consentire una eventuale espansione dello stesso, si impegna a far sì che non sia autorizzata alcuna nuova costruzione nell'interno delle zone definite nell'Annesso I.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;305#art-a-6