Accordo›Parte I
Art. 4
Diritti incidentali all'uso del terreno
In vigore dal 26 lug 1995
Diritti incidentali all'uso del terreno
1. L'Agenzia avrà il diritto di costruire, entro i confini del terreno di cui al paragrafo 2 dell', le installazioni che essa giudicherà necessarie per l'esercizio delle sue attività. Essa avrà la piena proprietà delle installazioni medesime.
2. L'Agenzia avrà il diritto di costituire, entro i confini del terreno menzionato al paragrafo 2 dell', tutte le strade che essa riterrà utili. Essa potrà inoltre affiggere tutti i cartelli, targhe e bandiere che essa riterrà appropriati.
3. L'Agenzia avrà il diritto di recintare il terreno di cui al paragrafo 2 dell' e di vietarne l'accesso. Il diritto di utilizzare il terreno include altresì il diritto di accesso necessario per agevolare l'utilizzazione del terreno al personale dell'Agenzia, ai contrattisti ed ai visitatori.
4. Qualora un cambiamento nell'uso o nella gamma delle attività intraprese all'ESRIN risulti nell'individuazione di esigenze di espansione del terreno o dei relativi edifici, l'Agenzia si consulterà con l'Italia e l'Italia farà ogni sforzo per soddisfare tali esigenze alle stesse condizioni di quelle applicabili al terreno conformemente con il presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;305#art-a-4