Accordo›Parte I
Art. 1
Terreno
In vigore dal 26 lug 1995
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA,
SULL'ISTITUTO EUROPEO DI RICERCHE SPAZIALI
La Repubblica Italiana (in appresso denominata "Italia") da una parte,
e
L'Agenzia Spaziale Europea (in appresso denominata "l'Agenzia",) dall'altra,
IN CONSIDERAZIONE della Convenzione istitutiva di una Agenzia Spaziale Europea (in appresso denominata "la Convenzione") firmata il 30 maggio 1975 ed entrata in vigore il 30 ottobre 1980, in particolare per quanto riguarda l'Articolo VI e l'Annesso I sui Privilegi, e le Immunità,
IN CONSIDERAZIONE dell'Accordo del 23 giugno 1970 tra l'Organizzazione per la Ricerca Spaziale Europea e la Repubblica italiana relativa alle condizioni per l'istituzione e la gestione di un Istituto di Ricerca Spaziale Europea (in appresso denominato "ESRIN"),
TENENDO CONTO dell'allargamento delle attività dell'Agenzia in Italia e notando che l'ESRIN ha acquisito lo statuto di Centro dell'Agenzia,
IN CONSIDERAZIONE dell'articolo XIX della Convenzione
IN CONSIDERAZIONE del "Contratto di superficie" di cui all'Accordo menzionato sopra, stipulato il 23 giugno 1970 e successivamente modificato e la cui validità è stata prorogata per un periodo supplementare di 20 anni,
DESIDEROSI di adottare tutte le misure necessarie allo scopo di assicurare le migliori condizioni giuridiche e materiali per quanto attiene all'istituzione ed alla gestione delle strutture dell'Agenzia in Italia,
HANNO CONCORDATO quanto segue:
Terreno
1. In conformità con il contratto di superficie di cui sopra, redatto in conformità con il Codice Civile italiano, l'Italia ha concesso all'Agenzia il diritto di edificare un Istituto di Ricerca Spaziale sul terreno oggetto del suddetto contratto.
2. Il terreno menzionato nel paragrafo 1 sopra, è sito nel Comune di Frascati. La sua ubicazione ed esatta estensione, che comprendono le zone designate per la potenziale espansione di ESRIN sono indi- cate all'Annesso I del presente Accordo.
3. L'Italia e l'Agenzia possono concludere in tempo debito ogni accordo a parte sulla ubicazione e sul funzionamento di ogni struttura supplementare destinata ad essere insediata in Italia e che sono necessarie per il compimento dei fini dell'Agenzia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;305#art-a-1