Accordo›Parte I
Art. 7
Preparazione del terreno
In vigore dal 26 lug 1995
Preparazione del terreno
L'Italia effettuerà a sue spese il necessario lavoro di preparazione sul terreno di cui al paragrafo 2 dell' in vista della realizzazione di ulteriori costruzioni. I servizi che dovranno essere forniti dall'Italia al riguardo sono illustrati all'Annesso II del presente Accordo. L'Italia inoltre a sue spese effettuerà con sollecitudine i lavori concordati sulle strade di accesso supplementari e ponti come illustrati nel contratto di cui al paragrafo 1 dell' del presente Accordo o in qualsiasi Accordo pertinente tra l'Italia e l'Agenzia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;305#art-a-7