AccordoParte III

Art. 9

Assistenza generale

In vigore dal 26 lug 1995
Assistenza generale 1. L'Italia adotterà tutte le misure necessarie per assistere l'Agenzia a creare e mantenere un adeguato funzionamento delle strutture dell'Agenzia in Italia. 2. L'Italia riconosce e conviene che determinati servizi, agevolazioni e appoggi sono necessari per un funzionamento appropriato ed efficace di ESRIN. Al fine di agevolare l'attuazione locale del presente Accordo, l'Agenzia coopererà strettamente con i rappresentanti designati dall'Italia e con le Autorità locali. 3. a) Le appropriate Autorità italiane e gli organismi sotto il loro controllo faranno ogni sforzo per garantire che l'Agenzia, dietro sua richiesta, venga fornita dei servizi pubblici necessari, ivi compreso, ma senza che ciò sia limitato da tale enumerazione, elettricità, acqua, fognature, gas, posta, telefono, linee per la trasmissione di dati, telegrafo, trasporto locale, sistemi di drenaggio, raccolta di rifiuti e protezione anti-incendio. b) Questi servizi pubblici saranno forniti a condizioni eque in vista di garantire all'Agenzia un trattamento analogo a quello concesso nelle stesse circostanze alle Amministrazioni dello Stato italiano. 4. L'Italia assicurerà che un'adeguata protezione sia fornita dalle Autorità italiane appropriate nella immediata vicinanza del terreno di cui al paragrafo 1 dell' del presente Accordo, al fine di prevenire, tra le altre cose, l'entrata non autorizzata o altre forme di disturbo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-07-05;305#art-a-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo