Accordo›Parte IV
Art. 12
Responsabilità per pregiudizi o danni
In vigore dal 26 lug 1995
Responsabilità per pregiudizi o danni
1. L'Agenzia è responsabile di ogni pregiudizio o danno derivante dalle sue attività in Italia. Fatte salve le disposizioni dell'Annesso I alla Convenzione; tale responsabilità sarà disciplinata dalla legge italiana e non pregiudicherà qualsiasi diritto contrattuale di ricorso dell'Agenzia.
2. L'Agenzia riterrà l'Italia senza colpa per ogni reclamo derivante da danni causati a parti terze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;305#art-a-12