AccordoParte IV

Art. 12

Responsabilità per pregiudizi o danni

In vigore dal 26 lug 1995
Responsabilità per pregiudizi o danni 1. L'Agenzia è responsabile di ogni pregiudizio o danno derivante dalle sue attività in Italia. Fatte salve le disposizioni dell'Annesso I alla Convenzione; tale responsabilità sarà disciplinata dalla legge italiana e non pregiudicherà qualsiasi diritto contrattuale di ricorso dell'Agenzia. 2. L'Agenzia riterrà l'Italia senza colpa per ogni reclamo derivante da danni causati a parti terze.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;305#art-a-12

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