AccordoParte IV

Art. 14

Legge e giurisdizione applicabile

In vigore dal 26 lug 1995
Legge e giurisdizione applicabile 1. Fatte salve le disposizioni dell'Annesso I alla Convenzione e di ogni Accordo Complementare pertinente tra l'Italia e l'Agenzia in conformità con l'Articolo XXVIII dell'Annesso I alla Convenzione o in virtù dell'attuazione dell'Articolo XIX della Convenzione, le attività dell'Agenzia in Italia saranno disciplinate dalla legge italiana. Qualora le condizioni di impiego di un impiegato dell'Agenzia non siano disciplinate dal Regolamento del personale dell'Agenzia, esse saranno soggette alla legislazione italiana. 2. L'Italia cercherà di non adottare qualsiasi azione che possa intralciare le attività dell'Agenzia come definite dalla Convenzione e nel presente Accordo. 3. Se l'Italia o coloro che agiscono per suo conto debbono tuttavia prevedere misure che potrebbero interferire con le attività dell'Agenzia o pregiudicare lo stato o la potenziale espansione dei servizi, l'Italia si impegna a preventivamente consultare l'Agenzia e ad agire in modo tale che non incidano sui diritti dell'Agenzia come stabiliti nel presente Accordo.
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