Accordo›Parte V
Art. 23
Direttore Generale
In vigore dal 26 lug 1995
Direttore Generale
1. In attuazione dell'Articolo XV dell'Annesso I alla Convenzione, il Direttore Generale dell'Agenzia, quando esercita le sue funzioni in Italia gode dei privilegi ed immunità riconosciuti al capo di una missione diplomatica dalle disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.
2. Il Capo dell'ESRIN come rappresentante del Direttore Generale dell'Agenzia in Italia, quando esercita le sue funzioni in Italia, gode dei provilegi e delle immunità riconosciute al capo di una missione diplomatica dalle disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.
3. L'attuazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non modifica in nulla le disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo XVIII dell'Annesso I alla Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;305#art-a-23