Accordo›Parte VII
Art. 28
Adempimenti per l'entrata in vigore
In vigore dal 26 lug 1995
Adempimenti per l'entrata in vigore
1. Ciascuna delle Parti contraenti notificherà all'altra l'adempimento delle formalità richieste per l'entrata in vigore dell'Accordo, che avverrà trenta giorni dopo l'ultima di queste notifiche, con effetto retroattivo dalla data della firma del presente Accordo.
2. All'atto della sua entrata in vigore, il presente Accordo sostituisce l'Accordo del 23 giugno 1970 in riferimento nel Preambolo.
3. Le Parti intendono conseguire il prima possibile e nella maniera più esauriente possibile, gli obiettivi stabiliti nel presente Accordo, in attesa dell'espletamento delle formalità richieste per la sua entrata in vigore. Pertanto le Parti si atterranno alle disposizioni del presente Accordo nella misura consentita dalle leggi e regolamenti applicabili a decorrere dalla data della firma.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;305#art-a-28