Accordo›Parte VII
Art. 32
Cessazione
In vigore dal 26 lug 1995
Cessazione
Ciascuna delle Parti può porre fine al presente Accordo con un preavviso di tre anni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in sarà stato notificato l'avviso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;305#art-a-32