Accordo›Parte VII
Art. 33
Effetti della cessazione
In vigore dal 26 lug 1995
Effetti della cessazione
1. Nel caso in cui il presente Accordo cessasse ai termini dell' o dell' dello stesso Accordo:
a) l'Italia avrà un diritto di opzione sull'eccedenza dei beni
mobili dell'Agenzia in Italia;
b) le condizioni di trasferimento delle installazioni fisse
dell'Agenzia saranno stabilite con un accordo a parte.
2. Nel caso in cui il presente Accordo venisse a cessare ai termini del paragrafo b) dell' dell'Accordo stesso, saranno applicabili le disposizioni dell'Articolo XXIV della Convenzione.
L'Italia tuttavia si impegna ad intavolare negoziati con l'Agenzia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;305#art-a-33