Accordo›Parte VII
Art. 36
Arbitrato privato
In vigore dal 26 lug 1995
Arbitrato privato
Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'attuazione del contratto di cui al paragrafo 1 dell' del presente Accordo sarà, a richiesta dell'una o dell'altra Parte, sottoposta ad un arbitrato privato in attuazione dell'articolo XXV dell'Annesso I alla Convenzione.
Fatto a Roma il 14.1.1993 in duplice esemplare in lingua francese, in lingua inglese ed in lingua italiana, i tre testi facenti ugualmente fede.
Per l'Agenzia Spaziale Europea Per la Repubblica Italiana
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;305#art-a-36