Accordo›Parte VII
Art. 31
Cessazione automatica
In vigore dal 26 lug 1995
Cessazione automatica
Il presente Accordo cesserà di pieno diritto:
a) in caso di scioglimento dell'Agenzia alle condizioni previste dalla Convenzione; in questo caso il presente Accordo scadrà alla data dello scioglimento;
b) nel caso in cui l'Italia denunci la Convenzione in base all'Articolo XXIV della Convenzione stessa; in tal caso il presente Accordo decadrà alla data in cui avrà effetto la denuncia della Convenzione da parte dell'Italia, a meno che non venga concluso un accordo speciale che prolunghi l'utilizzazione dell'ESRIN; a tal fine l'Italia si impegna a negoziare con l'Agenzia le modalità di tale accordo ed in attesa dell'esito dei negoziati resteranno applicabili le disposizioni del presente Accordo e quelle del contratto di cui al paragrafo 1 dell', oltre ai diritti ed obblighi che ne discendono.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;305#art-a-31