Accordo›Parte V
Art. 24
Personale dell'Agenzia
In vigore dal 26 lug 1995
Personale dell'Agenzia
1. Il personale dell'Agenzia che esercita le sue funzioni in Italia gode dei privilegi ed immunità previsti nell'articolo XVI dell'Annesso I alla Convenzione ed in particolare resta convenuto che i membri di tale personale:
a) non hanno bisogno del permesso di lavoro nè del permesso di
soggiorno, e non sono sottoposti ai regolamenti relativi all'immatricolazione degli stranieri purchè siano in possesso della carta di identità personale prevista sub b) in appresso; la medesima disposizione si applica anche ai loro familiari ed al loro personale di servizio;
b) otterranno - al pari dei familiari e del loro personale di
servizio - dalle competenti Autorità italiane una speciale carta di identità personale da cui risulti la loro connessione con l'ESRIN ed il loro diritto a godere dei privilegi e delle immunità di cui all'Annesso I alla Convenzione e dal presente Accordo;
c) possono importare in franchigia di dogana e senza divieti o
restrizioni, dal Paese di ultima resideza e dal Paese in cui sono cittadini - a titolo di prima sistemazione e per un periodo di un anno dalla data in cui hanno assunto le loro funzioni presso l'ESRIN - la loro mobilia ed effetti personali ivi comprese un'autovettura per il membro del personale ed una per il suo coniuge, acquistate secondo le condizioni di mercato dei suddetti Paesi e che saranno immatricolate in serie speciali;
d) possono esportare senza divieti nè restrizioni, per un periodo
di un anno a partire dalla data di cessazione delle loro funzioni presso l'ESRIN - le loro mobilia ed effetti personali ivi compresi gli autoveicoli in loro uso e possesso;
e) beneficieranno in materia di valuta straniera, degli stessi
vantaggi previsti per i funzionari delle missioni diplomatiche straniere in Italia.
2. Oltre ai privilegi ed alle immunità previste all'Articolo XVI dell'Annesso I alla Convenzione, i membri del personale che non siano cittadini italiani o residenti permanenti in Italia avranno diritti di acquistare un'autovettura che sarà registrata in una categoria particolare, senza pagamento di imposte e diritto durante il periodo di permanenza in Italia.
3. L'Agenzia informa l'Italia quando un membro del personale assume le sue funzioni o cessa da esse. Essa inoltre farà pervenire al Governo, almeno una volta l'anno, una lista di tutti i membri del personale e dei familiari che vivono sotto il suo tetto.
4. I ricercatori previsti dal disposto del paragrafo 3 d) dell'Articolo XII della Convenzione ed i tirocinanti che svolgono ricerca presso l'ESRIN beneficieranno delle disposizioni del paragrafo 1 a) del presente Articolo.
5. L'Italia si impegna a prestare assistenza, su richiesta, ai fini dell'ottenimento di servizi scolastici per i figli dei membri del personale dell'Agenzia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;305#art-a-24