Accordo

Art. XVII

In vigore dal 2 giu 1995
ARTICOLO XVII Le due Parti concluderanno, nel più breve tempo possibile, i negoziati per la firma di un accordo culturale che preveda, tra gli altri aspetti, una migliore diffusione della cultura tra i due Paesi e della lingua italiana in Venezuela, così come la promozione e la realizzazione di eventi culturali, storici e artistici, che dovranno essere oggetto di consultazioni periodiche per via diplomatica al fine di concordare concrete iniziative. Nell'ambito di accordi specifici, la Parte italiana definirà gli strumenti medianti i quali i laureati ed i ricercatori venezuelani possano frequentare istituzioni accademiche e scientifiche italiane, nonché corsi di specializzazione e perfezionamento stabiliti di comune accordo, tenendo conto delle priorità di sviluppo del Venezuela. Tali intese definiranno in primo luogo le modalità di finanziamento ed i relativi meccanismi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-05-12;212#art-a-xvii

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo