Accordo
Art. XVIII
In vigore dal 2 giu 1995
ARTICOLO XVIII
Al fine di coordinare, al più alto livello politico, le attività derivanti dal presente Accordo, si terranno consultazioni periodiche tra il Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana e il Presidente della Repubblica del Venezuela, assistiti o sostituiti dai rispettivi Ministri degli Affari Esteri.
Nel corso di tali consultazioni, oltre agli argomenti politici ed economici di carattere bilaterale e internazionale, saranno in particolare trattati i problemi del debito estero, del dialogo Nord- Sud, della lotta contro il narcotraffico e della cooperazione tra America Latina ed Europa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-05-12;212#art-a-xviii