Accordo
Art. XXI
In vigore dal 2 giu 1995
ARTICOLO XXI
Nessuna delle disposizioni contenute nel presente Accordo potrà essere in contrasto con gli impegni assunti dalle due Parti in virtù di Accordi bilaterali o multilaterali in vigore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-05-12;212#art-a-xxi