Accordo
Art. XVI
In vigore dal 2 giu 1995
ARTICOLO XVI
Le Parti si impegnano a facilitare ed appoggiare programmi di cooperazione tra organismi dello Stato e Enti di ricerca dei due Paesi, sia a livello bilaterale, sia in collaborazione con Istituzioni scientifiche internazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-05-12;212#art-a-xvi