Accordo
Art. XII
In vigore dal 2 giu 1995
ARTICOLO XII
Da parte italiana la Cooperazione allo Sviluppo sarà indirizzata a progetti con alto contenuto sociale o prioritari per lo sviluppo del Venezuela. Tali progetti saranno formulati in modo tale da garantire il trasferimento di tecnologia e il rafforzamento delle attività economiche nazionali, così come lo svolgimento armonico dei programmi di investimenti congiunti binazionali.
In tale senso, nei limiti del possibile, le Parti vincoleranno le iniziative di Cooperazione allo Sviluppo alla collaborazione economica ed industriale.
In questo contesto, le due Parti ridefiniranno le priorità dei programmi di cooperazione bilaterale, tenendo altresì conto delle iniziative già concordate in passato e la necessità di adattarle alle nuove esigenze.
Fatta salva la possibilità di estendere la cooperazione ad altri settori prioritari, le Parti fanno stato del loro interesse a promuovere i seguenti settori:
- Formazione delle Risorse Umane;
- Sviluppo delle Risorse Ambientali, con particolare riguardo
all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, in special modo per quanto concerne la utilizzazione razionale delle risorse naturali nel quadro della protezione dell'equilibrio ambientale contro i rischi di sovrasfruttamento;
- Sviluppo cooperativo;
- Appoggio alla piccola e media impresa;
- Collaborazione tecnologica e di ricerca applicata;
- Agricoltura e agroindustria.
I programmi di cooperazione allo sviluppo nei settori menzionati saranno concordati mediante appositi protocolli addizionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-05-12;212#art-a-xii