Accordo

Art. VII

In vigore dal 2 giu 1995
ARTICOLO VII Le Parti dedicheranno particolare attenzione all'obiettivo di favorire iniziative attinenti alla esecuzione di programmi nazionali che impieghino razionalmente le rispettive risorse naturali, nel quadro della protezione dell'ambiente e della conservazione dei rispettivi ecosistemi, includendo anche facilitazioni per lo scambio di tecnologie non contaminanti e di tecnologie specifiche per la protezione dell'ambiente stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-05-12;212#art-a-vii

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo