Accordo

Art. II

In vigore dal 2 giu 1995
ARTICOLO II Le Parti manifestano la loro determinazione di aumentare il flusso di investimenti verso i rispettivi territori e di incrementare la realizzazione di progetti congiunti in forma periodica e rinnovabile, idonei a conferire particolare rilevanza alla promozione di investimenti in Venezuela da parte di imprese italiane pubbliche e private, tenendo anche conto delle positive iniziative già realizzate nell'ambito degli accordi di cooperazione vigenti tra i due Paesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-05-12;212#art-a-ii

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo