Accordo
Art. IV
In vigore dal 2 giu 1995
ARTICOLO IV
Le Parti promuoveranno la costituzione di imprese miste in Venezuela mediante l'applicazione degli strumenti disponibili e, in particolare, di crediti non commerciali in favore di imprese italiane, da concedersi a titolo di finanziamento parziale del loro rapporto di capitale di rischio nelle imprese miste predette, da costituirsi con la partecipazione di investitori pubblici e/o privati venezuelani, nonché mediante ogni altra facilitazione contemplata dalla legislazione italiana in materia (Art. 7 della Legge 49/87).
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Prourn:nir:stato:legge:1995-05-12;212#art-a-iv