Accordo
Art. VIII
In vigore dal 2 giu 1995
ARTICOLO VIII
La Parte italiana favorirà gli investimenti nel settore dei beni capitali, compatibilmente con la normativa vigente attraverso:
a) l'assicurazione ai credito all'esportazione;
b) la possibilità per le istituzioni finanziarie italiane di concedere linee di credito bancarie a condizioni "consensus", secondo i criteri OCSE, nel quadro di intese finanziarie da negoziare tra i due Governi.
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