Accordo

Art. VIII

In vigore dal 2 giu 1995
ARTICOLO VIII La Parte italiana favorirà gli investimenti nel settore dei beni capitali, compatibilmente con la normativa vigente attraverso: a) l'assicurazione ai credito all'esportazione; b) la possibilità per le istituzioni finanziarie italiane di concedere linee di credito bancarie a condizioni "consensus", secondo i criteri OCSE, nel quadro di intese finanziarie da negoziare tra i due Governi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-05-12;212#art-a-viii

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo