Accordo

Art. X

In vigore dal 2 giu 1995
ARTICOLO X Le Parti sottolineano l'importante ruolo di progetti i quali, oltre che da linee di credito a condizioni "consensus", siano finanziati attraverso strumenti di cofinanziamento anche da parte di istituzioni finanziarie internazionali e regionali. Le due Parti concordano altresì sull'opportunità di utilizzare, in armonia con la legislazione nazionale pertinente, strumenti quali le operazioni di riconversione del debito e strumenti analoghi. La Parte italiana si adopererà per sostenere i progetti di privatizzazione o di riconversione di imprese pubbliche venezuelane ai sensi della normativa venezuelana vigente, in base alle valutazioni di mercato realizzate dalle imprese o istituzioni italiane interessate a dette operazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-05-12;212#art-a-x

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo