Accordo
Art. X
In vigore dal 2 giu 1995
ARTICOLO X
Le Parti sottolineano l'importante ruolo di progetti i quali, oltre che da linee di credito a condizioni "consensus", siano finanziati attraverso strumenti di cofinanziamento anche da parte di istituzioni finanziarie internazionali e regionali.
Le due Parti concordano altresì sull'opportunità di utilizzare, in armonia con la legislazione nazionale pertinente, strumenti quali le operazioni di riconversione del debito e strumenti analoghi.
La Parte italiana si adopererà per sostenere i progetti di privatizzazione o di riconversione di imprese pubbliche venezuelane ai sensi della normativa venezuelana vigente, in base alle valutazioni di mercato realizzate dalle imprese o istituzioni italiane interessate a dette operazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-05-12;212#art-a-x