Accordo

Art. XIV

In vigore dal 2 giu 1995
ARTICOLO XIV Al fine di facilitare in particolare modo la costituzione di imprese miste, le due Parti hanno stipulato un Accordo per evitare la doppia imposizione che, pur conservando autonoma efficacia giuridica, sarà esso pure considerato, nelle relazioni tra le Parti, documento integrante del presente Accordo Quadro.
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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;212#art-a-xiv

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