Accordo

Art. XIX

In vigore dal 2 giu 1995
ARTICOLO XIX I due Governi creeranno un "Comitato Tecnico di Coordinamento", che avrà i seguenti compiti: a) intensificare la cooperazione bilaterale; b) identificare, proporre, promuovere e verificare lo sviluppo ed i risultati delle iniziative di reciproco interesse portate avanti in tale campo; c) garantire la promozione di quei progetti prioritari che siano orientati verso la modernizzazione tecnologica industriale e lo sviluppo di strutture produttive e, questo, principalmente, nel settore della piccola e media impresa; d) vigilare e valutare la applicazione del presente Accordo Quadro. Il Comitato Tecnico sarà coordinato dai rispettivi Ministeri degli Affari Esteri. Si riunirà per lo meno una volta all'anno in data e luogo concordati per via diplomatica. Il predetto Comitato sarà presieduto alternativamente da un alto funzionario dei Ministeri degli Affari Esteri dei due Paesi, e composto, per parte italiana, anche da rappresentanti del Ministero del Tesoro, del Commercio Estero e di altre Istituzioni competenti nonché per parte venezuelana, anche da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo, dell'Ufficio Centrale di Coordinamento e Programmazione della Presidenza della Repubblica, dell'Istituto del Commercio Estero e di altre Istituzioni competenti.
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