Accordo
Art. XIX
In vigore dal 2 giu 1995
ARTICOLO XIX
I due Governi creeranno un "Comitato Tecnico di Coordinamento", che avrà i seguenti compiti:
a) intensificare la cooperazione bilaterale;
b) identificare, proporre, promuovere e verificare lo sviluppo ed i risultati delle iniziative di reciproco interesse portate avanti in tale campo;
c) garantire la promozione di quei progetti prioritari che siano orientati verso la modernizzazione tecnologica industriale e lo sviluppo di strutture produttive e, questo, principalmente, nel settore della piccola e media impresa;
d) vigilare e valutare la applicazione del presente Accordo Quadro.
Il Comitato Tecnico sarà coordinato dai rispettivi Ministeri degli Affari Esteri. Si riunirà per lo meno una volta all'anno in data e luogo concordati per via diplomatica.
Il predetto Comitato sarà presieduto alternativamente da un alto funzionario dei Ministeri degli Affari Esteri dei due Paesi, e composto, per parte italiana, anche da rappresentanti del Ministero del Tesoro, del Commercio Estero e di altre Istituzioni competenti nonché per parte venezuelana, anche da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo, dell'Ufficio Centrale di Coordinamento e Programmazione della Presidenza della Repubblica, dell'Istituto del Commercio Estero e di altre Istituzioni competenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-05-12;212#art-a-xix