Accordo

Art. XXII

In vigore dal 2 giu 1995
ARTICOLO XXII Il presente Accordo entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica e avrà validità quadriennale rinnovabile tacitamente, salvo denuncia comunicata almeno sei mesi prima della scadenza. L'Accordo resterà in vigore fino alla conclusione dei progetti e programmi in fase di esecuzione al momento della denuncia. In attesa della ratifica e della entrata in vigore del presente Accordo i due Paesi si ispireranno, nelle relazioni reciproche, ai principi contenuti nel medesimo. Fatto in Roma il giorno quattro del mese di giugno millenovecentonovanta in due esemplari originali in lingua italiana ed in lingua spagnola, ugualmente autentici e del medesimo contenuto i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEL VENEZUELA Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;212#art-a-xxii

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