Accordo
Art. XV
In vigore dal 2 giu 1995
ARTICOLO XV
Le due Parti si impegnano a facilitare e appoggiare forme di collaborazione e iniziative nel campo della scienza e della tecnologia nonché progetti congiunti di ricerca.
La Parte italiana si impegna ad applicare gli strumenti necessari per un appoggio tecnologico alla struttura produttiva venezuelana, con particolare riguardo al settore della piccola e media impresa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-05-12;212#art-a-xv