Accordo
Art. XIII
In vigore dal 2 giu 1995
ARTICOLO XIII
Ciascuna delle Parti, nell'ambito delle rispettive legislazioni ed in conformità ad ogni norma di legge vigente, concederà agli investimenti dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini e agli investitori degli altri Paesi, qualunque sia il trattamento più favorevole applicato sulla base di accordi bilaterali. Le due Parti garantiranno il rimpatrio degli utili e la possibilità di disinvestimento e concederanno in caso di espropriazione un immediato, giusto ed effettivo indennizzo.
Le Parti negozieranno un accordo specifico per la promozione e la protezione degli investimenti, il quale, pur conservando autonoma efficacia giuridica, verrà considerato nelle relazioni tra le Parti documento integrante del presente Accordo Quadro.
A partire dall'entrata in vigore di detto Accordo, le divergenze che sorgessero tra imprese, tra imprese e le rispettive Parti ovvero tra le Parti stesse saranno risolte in conformità alle disposizioni del medesimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-05-12;212#art-a-xiii