Accordo
Art. IX
In vigore dal 2 giu 1995
ARTICOLO IX
Le Parti si impegnano a identificare progetti produttivi destinati all'esportazione di parte o dell'intera produzione ottenuta, sia attraverso la creazione di imprese miste sia mediante altre forme di investimento, tenendo conto dell'esperienza in materia di collaborazione industriale italo-venezuelana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-05-12;212#art-a-ix